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Statuto e Regolamento A.Di.P.A. pag.1

TITOLO I

Denominazione, sede, soci e fini

 

Art 1 - Denominazione e sede.

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori, Codice fiscale 92009790467, con sede presso l'Orto Botanico di Lucca, via del Giardino Botanico n. 14, 55100 Lucca. L'Associazione potrà alternativamente usare, come sua denominazione, l'acronimo ADiPA.

Il trasferimento della sede nell'ambito della Provincia di Lucca è deliberato dal Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento della sede al di fuori della Provincia di Lucca è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Sezioni staccate dell'Associazione possono essere costituite da gruppi di almeno dieci soci, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme del Regolamento.

Art. 2 - Soci.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche ed i gruppi sforniti di perso­nalità che ne facciano domanda secondo le norme del Regolamento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 3 - Soci: categorie.

I soci dell'Associazione si dividono in: soci fondatori, soci onorari, soci benemeriti e soci ordinari.

Sono soci fondatori i signori: Berchielli ing. Giuseppe, Caneti Piero, Lippi Angelo, Naccarati dott. Pasquale, Salghetti dott.ssa Ursula, Signorini dott. Andrea.

Sono soci onorari coloro che, per le particolari benemerenze acquisite, anche per servizi resi nei confronti dell'Associazione, siano nominati tali dal Consiglio Direttivo. Sono di diritto soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

I soci benemeriti ed i soci ordinari diventeranno tali al momento del ricevimento della domanda di ammis­sione.

Art. 4 - Soci: diritti e doveri.

Ciascun socio gode dei diritti previsti nel Regolamento ed è impegnato a dare un contributo fattivo nei confronti dell'Associazione non solo mettendo a disposizione dell'Associazione stessa semi, piante e/o altre parti di piante esattamente determinate, ma anche in qualsivoglia altro modo.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere co­municata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso purché sia pervenuta entro il 30 settembre.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine assegnato nel sollecito di pagamento è comunque considerato manifestazione tacita della volontà di recedere dall’Associazione.

L'esclusione di un socio non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi da ravvisarsi, a mero titolo indicativo, nei seguenti: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento; interdizione od inabilitazione del socio; condanna dello stesso ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 5 - Fini.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro. Essa ha come fini:

a) lo scambio di esperienze relative al mondo delle piante per creare un “circuito" di idee, di informa­zioni e di attività, utile al raggiungimento di una migliore conoscenza nell'ambito del giardinaggio e del mondo vegetale in genere;

b) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente per quanto attiene alla flora;

c) la promozione della cultura e dell'arte legate al mondo vegetale.

L'Associazione persegue queste sue finalità attraverso gli strumenti e le iniziative di cui al Regolamento e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

 

 

TITOLO II

 

Finanziamenti, contabilità e bilancio, organi

 

Art. 6 - Finanziamenti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi di Enti, di Amministrazioni pubbliche e di privati;

c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 - Contabilità e bilancio.

L'Associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ai sensi degli articoli 111 ter del D.P.R. 917/1986 e 20 -bis del D.P.R. 600/1973 introdotti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Saranno inoltre tenuti il libro dei soci ed i libri della adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali. Potranno infine essere tenuti tutti i libri che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti utili per il buon funziona­mento dell'Associazione.

L'esercizio annuale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio dovrà redigersi il rela­tivo bilancio o rendiconto.

Art. 8 - Organi.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea del Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) i Consiglieri Delegati;

d) il Presidente dell'Associazione;

e) il Vice Presidente dell'Associazione;

f) il Segretario del Consiglio Direttivo;

g) il Tesoriere;

h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la neces­sità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione unitamente all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai soci, a mezzo corrispondenza ordinaria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale;

b) la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri, e la fissa­zione della sua prima convocazione;

c) la nomina del Presidente dell'Associazione;

d) la nomina del Collegio dei Probiviri;

e) l'esclusione del socio;

f) qualsiasi altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

g) le modifiche e le integrazioni dello Statuto e della Prima Parte del Regolamento;

h) lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione;

i) il trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori della Provincia di Lucca.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega (apposta in calce all'avviso di convocazione), almeno un terzo dei soci maggiorenni. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In entrambi i casi l'Assemblea Ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza asso­luta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto annuale, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci maggiorenni. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sia pre­sente almeno un terzo dei soci maggiorenni.

In entrambi i casi l'Assemblea Straordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio ha un voto e può rappresentare, per delega, solamente un altro socio. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale a cura del Segretario dell'Assemblea da nominare ad inizio di seduta.

E' ammesso il voto per corrispondenza secondo la disciplina prevista nel Regolamento salvo sulle materie di cui alle lettere a), e), h) ed i) del pre­sente articolo.

Al voto per corrispondenza si applicano le maggioranze previste per l'Assemblea in prima convocazione: dovrà cioè partecipare al voto almeno un terzo dei soci maggiorenni se trattasi di Assemblea Ordinaria; almeno la metà dei soci maggiorenni se trattasi invece di Assemblea Straordinaria, e la delibera è approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, costituito da non meno di cinque e non più di nove membri scelti fra i soci maggio­renni, nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre, su convocazione, anche telefonica, del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari per il funzio­namento dell'Associazione;

b) predisporre la bozza del bilancio o del rendiconto annuale;

c) formulare all'Assemblea le sue proposte sui temi di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) dell'articolo 9 del presente Statuto;

d) stabilire la misura delle quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Nell'ambito della delega loro concessa le delibere dei Consi­glieri Delegati equivalgono alle delibere del Consiglio Direttivo. Possono essere delegate le funzioni rela­tive agli atti di ordinaria amministrazione di cui al punto a) del presente articolo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato chi presiede la riunione.

Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.

Ove in corso d'anno il numero dei consiglieri si riduca, il Consiglio opera in numero ridotto fino alla ri­unione dell'Assemblea più prossima. Tuttavia, se per la riduzione il numero dei consiglieri scende al di sotto di cinque, è fatto obbligo convocare immediatamente l'Assemblea affinché questa provveda alla sosti­tuzione dei consiglieri mancanti.

Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art. 11 - Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca altresì il Collegio dei probiviri e sottopone a quest'organo le questioni insorte.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e, come tale, esegue le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Delegati.

In caso di necessità e di urgenza può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo rientranti nella lettera a) dell'articolo 10 salvo sottoporli alla ratifica del medesimo Consiglio che sarà tempestivamente convocato a tale scopo.

Art. 12 - Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito al­l'esercizio delle proprie funzioni. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche funzioni, quando sia da questi delegato per iscritto.

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo stesso e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro dei soci e coadiuva il Tesoriere nelle altre incombenze amministrativo-contabili.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta degli altri libri contabili e provvede alla predisposizione dei dati occorrenti per la formazione della bozza del bilancio o del rendiconto annuale.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni, ed ha il compito di dirimere tutte le questioni ed i conflitti insorti nell'ambito ed a motivo dell'Associazione. E' convocato dal Presidente quando questi ne riscontri la necessità e può autoconvocarsi ad iniziativa di uno dei suoi membri.

La convocazione del Collegio dei Probiviri può inoltre essere richiesta da un numero di soci non inferiore a dieci mediante istanza motivata formulata per iscritto.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.

Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale.

Il suo giudizio é inappellabile.

Art. 14 - Eligendi alle cariche. Rimborso spese.

Ciascun socio maggiorenne ha titolo per essere investito delle cariche sociali, le quali sono gratuite.

Soci, consiglieri e probiviri che, autorizzati dal Consiglio Direttivo, svolgono attività per lAssociazione, hanno diritto esclusivamente al rimborso a piè di lista delle spese sostenute purché opportunamente documentate.

TITOLO III

 

Atti dell'Associazione, scioglimento e liquidazione, utili,

Regolamento, norme di rinvio e transitorie

 

Art. 15 - Pubblicità degli atti.

Nei limiti della normativa sulla privacy, gli atti ed i libri dell'Associazione sono di libera consultazione per i soci, i quali potranno, a loro spese, ottenere copia degli stessi.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione. Utili.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, l'Assemblea che adotta detta delibera dovrà disporre la liquidazione della stessa. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio dell'Associazione non potrà mai essere distribuito fra i soci, ma dovrà essere devoluto in primo luogo all'Orto Botanico del Comune di Lucca, in subordine ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Indipendentemente dallo scioglimento non potranno comunque essere mai distribuiti fra i soci eventuali utili o il capitale dell'Associazione.

Art. 17 - Regolamento.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Statuto le norme di cui alla Prima Parte dell'allegato Re­golamento.

Art. 18 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed alle altre leggi vigenti.

Art. 19 - Norme transitorie.

Stante l'urgenza imposta dal termine di cui al D. Lgs. 460/97 il voto cui è sottoposto il presente Statuto, nonché la Prima Parte del Regolamento ad esso allegato, non è soggetto al termine relativo all'invio della scheda e delle buste per l'esercizio del voto per corrispondenza e si intenderà approvato, qualunque sia il numero dei votanti, col voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Hanno diritto di voto anche i soci corrispondenti di cui al precedente Statuto sociale.

I soci corrispondenti, di cui al precedente Statuto sociale, decadono con il 31 dicembre 1998 ma possono, fino dal corrente anno, chiedere di essere ammessi quali soci benemeriti o quali soci ordinari versando la differenza della quota associativa.

Ai fini della registrazione si richiedono le agevolazioni fiscali, anche in materia di imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente per le ONLUS.

A.Di.P.A.

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

Sezioni staccate.

Ad iniziativa di un numero di soci non inferiore a dieci, possono essere costituite Sezioni staccate dell'Associazione in modo da agevolare i contatti fra i soci e rendere quindi maggiormente realizzabili i fini dell'Associazione stessa.

Per fare ciò si dovrà seguire la seguente procedura:

1) Richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da tutti i soci promotori dell’iniziativa, recante l'indicazione del socio referente (che curerà lo svolgimento della pratica) e la domiciliazione della costituenda sezione.

2) Tale richiesta verrà esaminata al più presto possibile dal Consiglio Direttivo che comunicherà quindi, sempre in forma scritta, il proprio parere.

3) In caso di parere favorevole la Sezione staccata potrà iniziare a funzionare previa elezione del Presidente di Sezione il quale rappresenta la Sezione stessa e ne è responsabile.

4) L'elezione del Presidente di Sezione e la vita della Sezione stessa dovranno informarsi a principi democratici.

Ciascuna Sezione staccata è dotata della più ampia autonomia nei limiti dei fini dell'Associazione e potrà assumere, nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento degli stessi.

In relazione all’adesione di nuovi soci le Sezioni staccate non hanno competenza alcuna.

Alle iniziative assunte da ciascuna Sezione staccata potranno, a loro richiesta, partecipare anche i soci non facenti parte della Sezione su di un piano di perfetta parità fra tutti i soci. A tal uopo le iniziative stesse saranno tempestivamente comunicate alla Sede centrale.

Le Sezioni staccate non hanno autonomia finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle sue esigenze finanziarie attingendo ad una quota parte delle quote associative dei soci aderenti alla Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla Sede centrale.

Domande di ammissione a socio.

Devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo secondo il fac-simile riportato nell'Index Seminum, e contenere, oltre ai dati richiesti, l'indicazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.

Per le domande pervenute dopo il 1° novembre la quota copre l'associazione anche per l'anno successivo.

Diritti e doveri dei soci.

I soci ordinari hanno diritto:

1) di ricevere gratuitamente il tesserino di riconoscimento;

2) di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite dall'Associazione;

3) di partecipare gratuitamente alla distribuzione annuale dei semi;

4) di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione: mostre, convegni, ricerche, gite, scambio di piante, ecc.;

5) di collaborare, con propri articoli, alle pubblicazioni edite dall'Associazione;

6) di libero accesso, durante l'orario di apertura, all'Orto Botanico del Comune di Lucca, previa esibi­zione del tesserino di riconoscimento.

I soci fondatori, i soci onorari e quelli benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari salvo una quota doppia nella distribuzione annuale dei semi.

Tutti i soci sono obbligati alla completa osservanza delle norme contenute nello Statuto Sociale e nel Rego­lamento, in particolare modo per quanto attiene la partecipazione alla vita dell'Associazione ed il puntuale pagamento della quota associativa annuale che, in caso di rinnovo dell'Associazione, deve essere corrisposta anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Elezione delle cariche sociali.

Le candidature per le varie cariche sociali, siano esse di competenza dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, maturate attraverso contatti informali fra i soci, prima di essere messe ai voti, saranno comunicate ai diretti interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, per ottenere la loro disponibilità all'assunzione della carica.

Voto per corrispondenza.

Nelle materie in cui è ammesso, costituisce una forma alternativa (alla tenuta dell'Assemblea) per sottoporre al voto dei soci i problemi dell'Associazione.

L'adozione del voto per corrispondenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo unitamente alla predisposizione della scheda elettorale e delle buste con le quali detta scheda dovrà essere inviata al seggio elettorale (una recante l'indirizzo dell'Associazione ed il numero identificativo del socio, l'altra, anonima, nella quale il socio, dopo aver espresso il suo voto, sigillerà la scheda elettorale). La scheda e le buste saranno inviate ai soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per lo scrutinio. Saranno ammesse allo scrutinio le schede pervenute entro l'ora fissata per lo scrutinio stesso.

Con la stessa delibera il Consiglio Direttivo dovrà stabilire il giorno, l'ora ed il luogo fissati per lo scrutinio, nominare parte dei componenti del seggio elettorale e provvedere alla convocazione dello stesso.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni staccate (membri di diritto), nonché da un Consigliere e da un Proboviro, ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri tra i quali vi sia il Presidente dell'Associazione.

Le operazioni di scrutinio verranno effettuate nel seguente modo:

1) Individuazione preliminare dei soci che hanno votato (ed a ciò potrà essere utile il numero del socio apposto sulla busta);

2) Apertura di ciascuna missiva, estrazione della busta anonima contenente la scheda elettorale e suo deposito nell'urna elettorale;

3) Apertura dell'urna elettorale e inizio dello spoglio.

Il Presidente, verificata e fatta constatare l'integrità di ciascuna busta e l'assenza di segni distintivi, procede alla sua apertura e dà lettura dell'espressione di voto in essa contenuta. Rilevati i singoli voti si effettueranno i relativi conteggi e si procederà alla proclamazione dei risultati elettorali.

I risultati elettorali saranno immediatamente affissi all'albo presso la Sede centrale e, se trattasi di nomine, immediatamente comunicati per iscritto ai diretti interessati. I risultati elettorali saranno inoltre pubblicati sul numero più prossimo del Notiziario dell'Associazione.

 

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